Il Decreto Legislativo n. 28/2010, ha introdotto e regolato il procedimento di mediazione, ossia quel procedimento stragiudiziale con cui le parti, con l'ausilio di un mediatore, terzo e imparziale, si adoperano per giungere ad un accordo per porre fine alla loro controversia. Accordo che se raggiunto verrà riportato nel verbale di mediazione e che costituirà tiolo esecutivo.
Il legislatore con il D.L.gs 28/2010 e le sue successive modifiche, in ultimo con il D. Lgs 216/2024, ha indicato le controversie in cui il procedimento di mediazione deve essere instaurato tra le parti prima di avviare un procedimento giudiziario. In questi casi, la mediazione diviene obbligatoria e costituisce una condizione di procedibilità, in quanto impone alle parti di esplorare una soluzione conciliativa prima di rivolgersi al competente tribunale.
Le materie in cui la mediazione è obbligatoria includono settori importanti come condominio, proprietà e diritti reali, divisione di beni, successioni ereditarie, patti di famiglia, contratti di locazione e comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, oltre a controversie legate a contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sono inoltre comprese tematiche aziendali e commerciali, come associazione in partecipazione, consorzi, franchising, contratti d’opera, reti di impresa, somministrazione, società di persone e subfornitura.
La mediazione rappresenta, quindi, uno strumento essenziale per favorire la risoluzione delle controversie in tempi più rapidi ed evitando procedimenti giudiziari più onerosi.