Si riceve solo su appuntamento
Avv. TATIANA BLAZINCIC
Via Margaritone n. 32 Interno 1 - 52100 Arezzo (AR) - Italia
Tel: +39 0575299914 - 259767 - Cell: +39 3339505338 - PEO: tatianablazincic@gmail.com
P. Iva 02010750517 - CF BLZTTN72E58F205Z
Polizza Professionale AIG - IPA0005396
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Arezzo
Questo sito fornisce informazioni generali agli utenti, nel rispetto del Codice Deontologico Forense .
È vietata la riproduzione non autorizzata, anche parziale, di contenuti e grafica.
STUDIO LEGALE BLAZINCIC
Tel. 0575 299914 - Cell 333 9505338

RESPONSABILITA' CIVILE
RISARCIMENTO DEL DANNO
La responsabilità civile è l'obbligo, imposto dall'ordinamento, di risarcire il danno ingiustamente causato ad altri. Chi è tenuto al risarcimento è detto responsabile; chi ha subito il pregiudizio, danneggiato. Il risarcimento ha funzione reintegrativa: mira a porre il danno, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato.
La responsabilità è contrattuale (art. 1218 cc) quando il danno deriva dall'inadempimento di un'obbligazione preesistente — tipicamente un contratto; è extracontrattuale , o aquiliana (art. 2043 cc), quando deriva da un fatto illecito estraneo a qualsiasi rapporto obbligatorio tra le parti, come un sinistro stradale.
La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti. Nella responsabilità contrattuale il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile; il diritto al risarcimento si prescrive, di regola, in dieci anni. Nella responsabilità extracontrattuale è invece il danno a dover provare il fatto, il danno, il nesso di causalità e la colpa o il dolo dell'autore (salve le ipotesi in cui la legge presume o aggrava la responsabilità); la prescrizione è, di regola, di cinque anni.
Perché sorga l'obbligo risarcitorio devono ricorrere: un fatto, commissivo od omissivo; un danno ingiusto, cioè la lesione di un interesse giuridicamente protetto; il nesso di causalità tra il fatto e il danno; un criterio di imputazione, che nella regola generale è il dolo o la colpa dell'autore.
- Il danno patrimoniale comprende il danno emergente (la perdita subita) e il lucro cessante (il mancato guadagno).
- Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge (art. 2059 cc) e, secondo l'interpretazione consolidata, ogniqualvolta sia leso un diritto inviolabile della persona: vi confluiscono la componente biologica, la sofferenza morale e il pregiudizio dinamico-relazionale. Il risarcimento deve essere integrale, senza duplicazioni tra le voci di danno.
Lo Studio presta assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di responsabilità civile, con particolare esperienza nel risarcimento del danno da sinistro stradale, da responsabilità medica e da esposizione all'amianto, a cui sono dedicate le pagine di approfondimento.
Contenuto a finalità esclusivamente informativa, che non costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica.
Sinistro stradale
Malattia professionale