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Avv. TATIANA BLAZINCIC
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RESPONSABILITA' CIVILE
Il risarcimento del danno da esposizione all'amianto
Le patologie asbesto-correlate — mesotelioma, asbestosi, carcinoma polmonare, placche pleuriche — si manifestano spesso a distanza di decenni dall'esposizione, quando il rapporto di lavoro è cessato da tempo e talvolta l'impresa non esiste più nella sua forma originaria. Il diritto al risarcimento, tuttavia, non viene meno per il solo decorso del tempo: la legge e la giurisprudenza hanno costruito un sistema di tutela che tiene conto della particolare natura di queste malattie.
La norma cardine è l'art. 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Si tratta di un obbligo di sicurezza che integra il contratto di lavoro: la responsabilità del datore che vi sia venuto meno ha quindi natura contrattuale.
Nel caso dell'amianto, la condotta rilevante è tipicamente omissiva: mancata informazione dei lavoratori sui rischi, assenza di dispositivi di protezione, carente aerazione e aspirazione delle polveri, omessa sorveglianza sanitaria, mancata bonifica dei materiali. È importante sottolineare che la pericolosità delle polveri di amianto era nota alla comunità scientifica e allo stesso legislatore ben prima del bando del 1992 (L. 257/1992): già la normativa degli anni Cinquanta e Sessanta sull'igiene del lavoro imponeva misure contro le polveri nocive. Il datore non può quindi difendersi sostenendo di non poter conoscere il rischio.
La natura contrattuale della responsabilità incide sull'onere della prova: il lavoratore deve provare l'esposizione, la malattia e il nesso tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili all'epoca dei fatti.
Il pregiudizio risarcibile si articola in due categorie.
Il danno patrimoniale comprende le spese mediche e di assistenza sostenute e la perdita o riduzione della capacità di reddito, documentabili attraverso la documentazione sanitaria e retributiva.
Il danno non patrimoniale è oggi inteso come categoria unitaria, nella quale confluiscono la componente biologica (la lesione dell'integrità psico-fisica, accertata in sede medico-legale e liquidata sulla base delle tabelle in uso presso i tribunali), la sofferenza morale soggettiva e il pregiudizio dinamico-relazionale, cioè l'alterazione delle abitudini e delle relazioni di vita conseguente alla malattia. Il giudice liquida il danno con criterio equitativo, personalizzando l'importo tabellare in relazione alle circostanze concrete del caso.
Due profili meritano particolare attenzione nel contenuto da amianto:
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il termine non decorre dall'esposizione né dalla cessazione del rapporto, ma dal momento in cui la malattia si manifesta e può essere ricondotta, con l'ordinaria diligenza, all'esposizione lavorativa. Anche a distanza di molti anni dal pensionamento, quindi, l'azione può risultare ancora esperibile: è però essenziale attivarsi tempestivamente dalla diagnosi.
Per i contesti in cui l'amianto è ancora presente (edifici, impianti, coperture), il D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo III) e la normativa tecnica di settore impongono al datore di lavoro e ai proprietari la valutazione dello stato dei materiali contenenti amianto, il monitoraggio delle fibre aerodisperse e, ove necessario, gli interventi di bonifica, confinamento o rimozione affidati a imprese abilitate.
Lo Studio assiste lavoratori esposti all'amianto e loro familiari, in Italia e dall'estero: dalla ricostruzione della storia lavorativa e della documentazione sanitaria, ai rapporti con l'INAIL, fino all'azione risarcitoria nei confronti delle responsabilità. Ogni posizione viene esaminata preliminarmente per verificarne i presupposti e valutare, con l'interessato, la strategia più adeguata.
Il contenuto di questa pagina ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica.
Il risarcimento del danno da sinistro stradale
Il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale è uno degli ambiti più frequenti della responsabilità civile. La disciplina persegue un obiettivo preciso: reintegrare il danneggiato, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovato se il sinistro non si fosse verificato, sia sul piano patrimoniale sia su quello non patrimoniale.
La materia è regolata dall'art. 2054 del codice civile. Il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo: la legge pone quindi a suo carico una presunzione di responsabilità, superabile soltanto con una prova rigorosa.
Nel caso di scontro tra veicoli, si presume — fino a prova contraria — che ciascun conducente abbia concorso in pari misura a produrre il danno: è la regola che, in mancanza di prova sulla dinamica, conduce alla ripartizione del risarcimento al cinquanta per cento, e che spiega perché la ricostruzione dell'incidente (testimonianze, rilievi delle autorità, constatazione amichevole) sia così importante.
Il proprietario del veicolo risponde in solido con il conducente, salvo che provvede che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Il danno patrimoniale comprende il danno emergente (spese mediche, spese di riparazione o il valore del veicolo, spese di assistenza) e il lucro cessante (il reddito perduto per l'incapacità temporanea o permanente al lavoro).
Il danno non patrimoniale è inteso come categoria unitaria, nella quale confluiscono la componente biologica (la lesione dell'integrità psico-fisica, accertata in sede medico-legale), la sofferenza morale e il pregiudizio dinamico-relazionale, cioè l'incidenza della lesione sulle abitudini e sulle relazioni di vita.
Per i danni alla persona da sinistro stradale, la liquidazione del danno biologico segue le tabelle previste dalla legge (artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni), rispettivamente per le lesioni di non lieve entità e per quelle di lieve entità, con la possibilità di personalizzazione nei limiti normativi. Il risarcimento deve essere integrale, ma senza duplicazioni tra le voci di danno.
Prima di agire in giudizio, il danneggiato deve inviare all'impresa di assicurazione una richiesta di risarcimento con il contenuto prescritto dal Codice delle assicurazioni (art. 145): l'azione è proponibile solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta per i danni a cose, novanta per i danni alla persona.
Nei sinistri tra due veicoli immatricolati in Italia, entrambi assicurati, il danneggiato non responsabile si rivolge di regola alla propria compagnia (risarcimento diretto, art. 149); negli altri casi la richiesta va indirizzata all'assicuratore del responsabile (art. 148). In questa fase si colloca gran parte dell'attività stragiudiziale: quantificazione del danno, assistenza alla visita medico-legale, interlocuzione con il liquidatore. Solo se la trattativa non conduce a un'offerta congrua si valuta l'azione giudiziale.
Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dal sinistro (art. 2947, secondo comma, del codice civile); se il fatto costituisce reato per il quale è previsto un termine più lungo, si applica quest'ultimo. La richiesta scritta all'assicuratore interrompe la prescrizione: anche per questo è opportuno attivarsi senza ritardo.
Lo Studio assiste i danneggiati in tutte le fasi: dalla lettera di intervento e dai rapporti con il centro di liquidazione, all'assistenza alla visita medico-legale, alla trattativa con il liquidatore, fino all'eventuale azione giudiziale ove l'offerta non risulta congrua. Ogni posizione viene esaminata preliminarmente per valutarne i presupposti e la strategia più adeguata.
Contenuto a finalità esclusivamente informativa, che non costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica.