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Il risarcimento del danno da amianto: elementi giuridici fondamentali

Il risarcimento del danno da amianto si inserisce nella disciplina della responsabilità civile, che impone l’obbligo di riparare i danni causati dalla violazione di obblighi di legge o di diligenza, in particolare in ambito lavorativo. In caso di esposizione all’amianto, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure preventive e protettive per tutelare la salute dei lavoratori. La mancata adozione di tali misure rappresenta una condotta colposa, fonte di responsabilità civile.

Perché il risarcimento sia dovuto, è necessario accertare:

1. La condotta colposa o omissiva (ad esempio, mancata bonifica, assenza di informazione o protezione adeguata).

2. Il nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e la malattia (ad es. mesotelioma, asbestosi), accertato anche in via presuntiva e probabilistica, vista la particolarità delle patologie asbesto-correlate: “Il nesso di causalità va inteso in modo da comprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentano come effetto normale dell'inadempimento secondo il principio della c.d. regolarità causale”; “l'esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi ... il giudice deve consentire al lavoratore di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ricorrere ad ogni iniziativa ... nonché valutare le conclusioni probabilistiche dedotte dal consulente tecnico in tema di nesso causale”.

3. Il danno risarcibile, che può essere:

  • Biologico (lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore)
  • Patrimoniale (spese sanitarie, perdita del reddito)
  • Morale (sofferenza soggettiva):“Il danno non patrimoniale può essere costituito da un'alterazione negativa degli assetti relazionali del dipendente, che lo ha indotto a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

La prova del danno può essere fornita anche tramite presunzioni e consulenze tecniche, senza la necessità di una dimostrazione documentale rigorosa: "Il danno risarcibile, pur non essendo, come ogni danno non patrimoniale, in re ipsa, può tuttavia essere provato con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni" .

La liquidazione del danno segue criteri equitativi, utilizzando tabelle medico-legali per il danno biologico e parametri documentali per le perdite patrimoniali: "entrambe le tipologie di danno vengono liquidate in base ad un criterio equitativo ... per la quantificazione del pregiudizio patrimoniale è solitamente utilizzato come parametro di riferimento l'ammontare della retribuzione risultante dalle buste paga prodotte in giudizio" .

Infine, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare con attenzione i rischi legati all’amianto e di intervenire con bonifica, informazione e protezione dei lavoratori: "La valutazione dei rischi si deve sviluppare attraverso un'analisi dello stato in cui si trova il materiale contenente amianto ... deve essere previsto un campionamento ed un'analisi delle fibre disperse in aria per stimare il grado di reale rilascio" .

 

Il risarcimento del danno da sinistro stradale: disciplina, condizioni e criteri di liquidazione


Il risarcimento del danno da sinistro stradale costituisce uno degli ambiti più frequenti di applicazione della responsabilità civile nel nostro ordinamento. La disciplina mira a garantire tutela a chi subisce un danno per effetto di un incidente, assicurando il ripristino della situazione patrimoniale (e non patrimoniale) antecedente al fatto.

Fondamento della responsabilità civile da sinistro stradale

La responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli trova disciplina negli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile. Il proprietario e il conducente del veicolo sono tenuti a risarcire i danni causati a terzi, salvo che provino di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Il principio cardine è quello della presunzione di colpa del conducente, che può essere superata solo dimostrando il caso fortuito.

“L’obbligazione di risarcire il danno consiste nel ristoro integrale del pregiudizio subito dalla vittima, reintegrandola nella stessa situazione patrimoniale o a porlo nella stessa condizione nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto”.

Tipologie di danno risarcibile

Il danno risarcibile a seguito di sinistro stradale si articola in:

Danno patrimoniale: comprende il danno emergente (spese mediche, riparazione del veicolo, perdita di beni) e il lucro cessante (mancato guadagno per impossibilità di lavorare).
Danno non patrimoniale: include il danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica), il danno morale (sofferenza soggettiva) e il danno esistenziale.

“Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell’evento dannoso, secondo il principio della regolarità causale. Sono risarcibili i danni patrimoniali e non patrimoniali, senza duplicazione della voce risarcitoria”.

Onere della prova

Il danneggiato deve provare il fatto storico del sinistro, l’esistenza e l’entità del danno, nonché il nesso di causalità tra il comportamento illecito e il pregiudizio subito. La prova può essere fornita con ogni mezzo (testimonianze, documentazione medica, perizia tecnica).

“Il danno risarcibile, pur non essendo, come ogni danno non patrimoniale, in re ipsa, può tuttavia essere provato con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni”.

Criteri di liquidazione

La liquidazione del danno avviene secondo criteri equitativi e facendo riferimento a tabelle predisposte dai tribunali per il danno biologico e morale. Per il danno patrimoniale, si tiene conto delle spese documentate e delle perdite di reddito effettivamente subite.

“Il risarcimento del danno deve essere integrale e comprendere tutte le conseguenze pregiudizievoli, attuali e future, che siano conseguenza immediata e diretta dell’evento lesivo”.

Il ruolo dell’assicurazione

Per legge, tutti i veicoli a motore devono essere coperti da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCA). L’assicurazione risponde nei limiti del massimale previsto dal contratto, ma il risarcimento deve comunque corrispondere al danno effettivamente subito dalla vittima.